PuntoNorma: alcool e bici

PuntoNorma: alcool e bici

Amici cinghiali, oggi un breve articolo “normativo”.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 06.05.2013 n° 19413) ha infatti stabilito che alla persona che venga sorpresa ubriaca alla guida di una bicicletta non deve essere applicata la pena accessoria della sospensione della patente.
Il caso: un signore viene fermato in stato di ebbrezza alla guida della sua bicicletta, e gli viene applicata la pena aggiuntiva della sospensione della patente per autoveicoli. L’incriminato ricorre in Cassazione sostenendo che la sanzione accessoria possa essere disposta solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richieda una patente, e quindi non della bicicletta. Ed ottiene soddisfazione dal suo ricorso.
L’istituto della sospensione della patente, che viene qui in rilievo, trova applicazione, per effetto dell’art. 219 bis del Codice della Strada, anche nel caso in cui l’illecito sia stato commesso dal conducente di un ciclomotore, poiché ovviamente, in tal caso, la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore stesso.
Quindi articolo iniziale e sua estensione non comportano alcuna sanzione accessoria per il biciclettaro, poiché la sospensione può essere disposta solo in capo all’imputato che sia titolare di un titolo abilitativo alla guida di un mezzo e al contempo venga “beccato” alla guida del mezzo stesso.

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Mi raccomando però: testa ben fissa sul collo e non abusare di alcol nemmeno quando si va in bicicletta, per evitare di correre rischi o creare pericoli per altre persone, che siano a piedi, in auto, a bordo di ciclomotori o biciclette o a cavallo!